12 Maggio

LAVORO

Patto di non concorrenza: è nullo se restringe l'attività successiva con limiti temporali e di luogo eccessivi e in assenza di adeguata compensazione economica

12/05/2025, Milano

Con l’Ordinanza n. 11765 del 5 maggio 2025, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità di un patto di non concorrenza sottoscritto tra una banca e un ex dipendente, stabilendo la nullità dell’accordo che impone al lavoratore un divieto generico e indistinto di svolgere qualsiasi attività nei settori bancario, finanziario e assicurativo per un periodo di 12 mesi, in assenza di un’adeguata compensazione economica e con un ambito territoriale non definibile a priori. La Corte ha precisato che, affinché il patto sia valido, è necessario non solo il rispetto dei limiti di durata previsti dalla legge e la previsione di un corrispettivo autonomo rispetto alla retribuzione, ma anche che l’oggetto dell’obbligo sia determinato o quantomeno determinabile fin dal momento della stipula. Inoltre, il compenso pattuito deve essere reale e proporzionato, tenendo conto dell’effettiva limitazione imposta alla libertà lavorativa e alla capacità di reddito del dipendente; in caso contrario, l’intero accordo è da considerarsi nullo.