CIVILE E COMMERCIALE
Nel processo amministrativo di primo e secondo grado non deve disporsi, ai sensi dell’art. 49, co. 2, c.p.a., l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso è palesemente infondato, essendo aderente ai principi di accelerazione e di concentrazione processuale evitare l’inutile protrarsi del processo medesimo mediante l’imposizione d’incombenti intuitivamente inutili rispetto ad un esito che le risultanze già acquisite consentono di definire sfavorevole per la tesi di parte ricorrente (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5571 del 7 dicembre 2015).