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Con la sentenza n. 33859/2024, la Corte di Cassazione ha evidenziato il ruolo della turbativa d’asta tra i reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01, che possono comportare la responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, il reato commesso da un amministratore può esporre l’ente a sanzioni severe se non dotato di un modello organizzativo efficace.
La pronuncia ha precisato che tale reato non sussiste nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione tramite trattativa privata, quando quest'ultima non si inserisce in un contesto concorsuale. Tuttavia, se la trattativa privata avviene attraverso una gara, anche informale, il reato può configurarsi. La Corte ha sottolineato che le espressioni "gara nei pubblici incanti" o "licitazioni private" utilizzate dall'art. 353 c.p. non si riferiscono esclusivamente alle procedure di aggiudicazione degli appalti, ma comprendono qualsiasi tipo di confronto, anche atipico, volto a individuare un contraente della pubblica amministrazione, purché garantisca una competizione tra i concorrenti. Tuttavia, per qualificarsi come gara, non basta che vengano interpellati più soggetti. È necessario che questi presentino offerte distinte e che l'amministrazione mantenga la piena libertà di scegliere l'offerta più vantaggiosa, senza che si tratti di una semplice trattativa privata, che non può configurare il reato di turbativa.
La sentenza ribadisce quindi l’importanza, per le aziende, di adottare modelli organizzativi in grado di prevenire reati come la turbativa d’asta. Un modello 231 efficace dovrebbe prevedere protocolli mirati, formazione del personale e sistemi di controllo interno idonei a garantire la trasparenza e a prevenire condotte illecite. Oltre a ridurre il rischio di sanzioni, tali misure proteggono anche l’integrità e la reputazione dell’organizzazione, elementi essenziali nel panorama competitivo odierno.