03 Dicembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Diritto Bancario: è efficace dal primo gennaio 2014 il divieto di anatocismo nei rapporti tra banche e correntisti

03/12/2015

Per effetto della modifica dell’art. 120, comma 2 lett. b) TUB ad opera della Legge di stabilità 2014, è illegittimo a partire dall’1/1/14 qualunque calcolo di interessi anatocistici, anche rispetto ai contratti già in corso a tale data. Ciò in quanto la delibera CICR, chiamata dall’art. 120 TUB a stabilire le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, ad oggi non ancora adottata, è norma secondaria, come tale incapace di derogare a una prescrizione di legge immediatamente vincolante quale è quella dell’art. 120 TUB. In tal senso si è pronunciato il Tribunale di Roma con Ordinanza del 20/10/15, confermando l’orientamento diffusosi a partire dallo scorso mese di marzo sia in giurisprudenza che dinanzi all’Arbitro Bancario e Finanziario.