24 Luglio

HEALTHCARE

Dispositivi medici: Il Payback dei dispositivi medici 2015-2018 è costituzionalmente legittimo

24/07/2024

La Corte Costituzionale, con due attese decisioni (n. 139 e 140 del 2024), si è pronunciata sulla legittimità del pay back dispositivi medici.

Con la prima sentenza (n. 139), resa su ricorso della Regione Campania, ha ritenuto legittimi i criteri di riparto del Fondo di cui all’art. 8 del d.l. 34/2023, istituito per alleggerire l’onere di ripiano posto a carico delle imprese, ma ha dichiarato l’incostituzionalità della norma nella parte in cui condiziona il beneficio di tale riduzione all'abbandono dei contenziosi da parte degli operatori.

Con la sentenza n. 140 la Consulta si è occupata direttamente dell’art. 9-ter del d.l. 78/2015: pur dando atto delle criticità che caratterizzano l’impianto normativo, ha giudicato nel complesso ragionevole la scelta di far concorrere le imprese al ripiano dell’eccedenza di spesa, equiparando il pay back ad un “contributo solidaristico” per garantire la fornitura di dispositivi medici in un contesto economico difficile. Secondo i Giudici costituzionali, il meccanismo del ripiano non viola la riserva di legge (art. 23 Cost.), poiché l’Amministrazione è solo chiamata a calcolare l’importo basandosi su criteri compiutamente predeterminati, né il principio di irretroattività, in quanto la normativa sopravvenuta (comma 9-bis dell’art. 9-ter) ha disciplinato solo aspetti procedimentali senza influire, in modo costituzionalmente insostenibile, sull’affidamento che le parti private riponevano nel mantenimento del prezzo di vendita dei dispositivi medici. Il rigetto delle questioni di incostituzionalità è tuttavia espressamente circoscritto alle annualità (2015-2018) oggetto di contenzioso, per le quali è stato ritenuto decisivo il profilo della ragionevole “sostenibilità” degli oneri di ripiano gravanti sulle imprese reso possibile dalla riduzione degli importi per effetto del contributo ex art. 8 de. D.l. 34/2023, che per effetto della sentenza n. 139 è esteso a tutte le imprese fornitrici indipendentemente dalla rinuncia ai ricorsi.