HEALTHCARE
L’utilizzo della dicitura “delicato sulla pelle” nella pubblicità dei biocidi (nella specie, un disinfettante della pelle, delle mani e delle superfici) risulta fuorviante rispetto ai rischi che il prodotto può comportare per la salute e tale da giustificarne il divieto del suo uso nella pubblicità, in quanto ha una connotazione positiva che evita l’evocazione di qualsiasi rischio e può addirittura lasciare intendere che il prodotto sia benefico per la pelle.
Con sentenza del 20 giugno 2024 (causa C-296/23), la Corte di giustizia UE, investita della questione, ha così deciso, ritenendo che l’art. 72, par. 3, Reg. 528/2012 (dedicato alla pubblicità sui biocidi, secondo cui “la pubblicità di un biocida non contiene le formule «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell'ambiente», «rispettoso degli animali» o indicazioni analoghe”) debba essere interpretato nel senso che la nozione di “indicazioni analoghe” in esso contenuta comprende qualsiasi indicazione contenuta nella pubblicità relativa ai biocidi che, come le diciture riportate in tale disposizione, faccia riferimento a detti prodotti in modo tale da fuorviare l’utilizzatore quanto ai rischi che essi possono presentare per la salute umana o per l’animale o quanto alla loro efficacia, minimizzando tali rischi o anche negandone l’esistenza, pur senza avere necessariamente un carattere generale.