10 Maggio

HEALTHCARE

Privacy: modificato l’art. 110 del Codice della privacy sul trattamento dei dati per finalità di ricerca scientifica

10/05/2024

Il c.d. “Decreto PNRR bis” (d.l. 19/2024, conv. in l. 56/2024), entrato in vigore il 1° maggio 2024, ha introdotto una modifica all’art. 110 del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003), relativo al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica.

L’art. 110 individua i casi in cui il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, non è necessario, ossia quando (i) la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell’UE (in conformità all'articolo 9, para. 2, lettera j), del GDPR) ed è condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto, oppure (ii) a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca.

In tali casi, il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato e il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale.

Nella versione dell’art. 110 precedente alla modifica apportata dal d.l. 19/2024, conv. in l. 56/2024, era previsto altresì che il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento stesso, sottoponesse quest’ultimo alla preventiva consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 36 del GDPR.

L’art. 44 d.l. 19/2024, conv. in l. 56/2024, ha eliminato il requisito della consultazione preventiva del Garante privacy, sostituendolo con l’osservanza delle garanzie individuate dal Garante ai sensi dell'articolo 106, co. 2, lett. d), del Codice della privacy.