La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che anche quando il trattamento sanzionatorio inflitto per effetto di una sentenza emessa prima di un cambiamento normativo più favorevole all’imputato non sia oggetto di impugnazione, si configura un vero e proprio obbligo del giudice di rimuovere la violazione di un principio fondamentale dell’ordinamento, il favor rei, riconducibile a sua volta al principio di proporzionalità della pena che, sebbene non direttamente tutelato dalla Costituzione, rappresenta un’applicazione necessaria di quelli di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena. I giudici di legittimità, pertanto, possono applicare anche d’ufficio la pena più favorevole introdotta dal legislatore, anche a fronte di un’impugnazione dichiarata inammissibile, alla sola condizione che la sentenza non sia divenuta irrevocabile (Cassazione Penale, Sez. Unite, sent. n. 15 del 25/11/2015).