LAVORO
Con una recente pronuncia la Cassazione affina la propria interpretazione in punto di “tempo tuta” e “passaggio di consegne”, ossia i tempi necessari a che l’operatore possa indossare il camice e gli altri indumenti tecnici necessarie per svolgere le proprie mansioni e quello per allineare i colleghi del turno successivo. Secondo la Cassazione, il tempo impiegato per la vestizione e la svestizione va computato all’orario di lavoro, ma solo se tali operazioni sono eterodirette dal datore di lavoro. Di contro, il tempo tuta non rientra nel concetto di orario di lavoro e non va retribuito se i tempi, i luoghi e le modalità di dette operazioni restano nella discrezionalità degli operatori sanitari. Diversa è, invece, la posizione interpretativa della Corte rispetto al tempo impiegato dal sanitario per il c.d. passaggio di consegne, tra un operatore che “smonta” ed uno che “monta”. In tal caso, le peculiarità del servizio sanitario impongono di ritenere che il passaggio di consegne debba essere inteso come attività propria dell’operatore sanitario, così che tale attività, di per sé, merita di essere sempre remunerata essendo espressione della diligenza professionale richiesta al professionista (Cass., n. 25477/2023).