CIVILE E COMMERCIALE
Sono sottratti al diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24, co. 1, l. 241/1990, i pareri destinati alla difesa dell’Amministrazione (compresi i pareri riguardanti una lite già in atto), nonché i pareri relativi ad una fase precontenziosa e finalizzati a definire la strategia futura dell’Ente. Al contrario, devono ritenersi accessibili i pareri che rappresentano un passaggio istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e che quindi, una volta acquisiti, si innestano nell’inter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali, ovvero di atti che costituiscono la scelta finale dell’Amministrazione (TAR Lazio, Sez. III quater, ordinanza n. 13065 del 18 novembre 2015).