LAVORO
L’art. 32 della Costituzione legittima l’obbligo della vaccinazione se e nella misura in cui tale imposizione sia ritenuta necessaria per la tutela della collettività. E ciò vale a maggior ragione per il personale sanitario, rispetto al quale l’obbligo della vaccinazione persegue il duplice scopo di proteggere le persone fragili, che con questi entrano in contatto, ed evitare l’interruzione del servizio essenziale sanitario. Gli unici dati scientifico-sanitari da tenere in considerazione per fondare l’obbligo vaccinale sono solo quelli provenienti dalle istituzioni preposte. Non sarebbe, invece, risultato razionale ed efficace lasciare al sanitario la scelta tra vaccinarsi o eseguire periodicamente tamponi per la rilevazione dell’infezione, in quanto tale alternativa avrebbe avuto costi insostenibili. Aver poi previsto la sospensione senza stipendio del sanitario non vaccinato appare ragionevole e calibrata, rispetto alla finalità perseguita (l’estensione della vaccinazione a quanti più operatori). Inoltre, il rischio di eventi avversi non è mai eliminabile, ma ciò non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, costituendo semmai titolo per richiedere un indennizzo (Sentenze nn. 14 e 15 pubblicate il 9 febbraio 2022).