23 Gennaio

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La Corte di Cassazione impone l’adozione del Modello di Gestione, organizzazione e controllo ex d.lgs n. 231/2001 come unico strumento idoneo ad escludere la responsabilità dell’ente in materia di infortuni sul lavoro

23/01/2023

I giudici di legittimità (Sez. IV, n. 45131/2022, sent. del 9/11/2022) hanno ribadito e ulteriormente circostanziato il principio per cui  la mappatura dei rischi prevista dall’art. 30 del d.lgs n. 81/2008, nella parte in cui prevede l’adozione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti al d.lgs n.231/2001 in materia di infortuni sul lavoro (artt. 589 e 590 c.p.), non può essere fatto coincidere con la valutazione di rischi ai sensi degli artt. 35 e 28 della norma; ciò  nella misura in cui il DVR è diretto ai lavoratori ed assolve alla funzione di informarli dei rischi generici e specifici presenti nel luogo di lavoro, mentre il modello si rivolge anche a coloro che, all’interno della compagine aziendale, sono esposti al rischio di commettere reati colposi, sollecitandoli, anche attraverso un apposito sistema disciplinare, al rispetto degli obblighi in materia antinfortunistica. Nel momento in cui sono commessi reati colposi da parte di soggetti apicali della società ed è integrato anche un esiguo, ma pur apprezzabile, risparmio di spesa nella violazione della normativa antinfortunistica, pertanto, la “colpa di organizzazione” -   elemento fondante la responsabilità dell’ente ex art. 5 del d.lgs n. 231/2001 - si configura per l’ assenza del modello in sé, a prescindere dal contestuale (apparente) rispetto degli ulteriori oneri organizzativi introdotti dalla norma (ad esempio la predisposizione del DVR e la nomina del RSPP).