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La Corte di Giustizia si è recentemente pronunciata sull’interpretazione dell’articolo 10 della Direttiva 2004/48/CE relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (sentenza del 13 ottobre 2022, nella causa C-355/21).
La questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia sorta tra una nota società di profumi e licenziataria di uno specifico marchio e un’azienda che aveva venduto sul proprio sito online campioni di prodotti contrassegnati dal marchio citato e recanti la dicitura “tester”, senza il consenso della prima.
In particolare, alla Corte di Giustizia è stato richiesto se l’articolo 10 della Dir. 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una disposizione nazionale secondo la quale una misura di protezione consistente nella distruzione di merci non possa essere applicata a merci che siano state fabbricate e sulle quali sia stato apposto un marchio dell’Unione europea con il consenso del titolare di quest’ultimo, ma che siano state immesse in commercio nel SEE senza il suo consenso.
La Corte, nel precisare la natura ostativa dell’art. 10 nei termini sopra riportati, ha precisato, in primo luogo, che la Direttiva 2004/48 sancisce uno standard minimo per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e non impedisce agli Stati Membri di prevedere misure di protezione più incisive. Sulla base di ciò ha chiarito che l’art. 10 cit. riguarda tutte le merci in relazione alle quali sia stata constatata una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, senza escludere a priori l’applicazione della misura correttiva della distruzione nel caso siano accertate talune violazioni previste dalla norma.
Spetta poi ai Giudici nazionali determinare, caso per caso, le misure che, tra quelle di cui all’art. 10, possono essere imposte a causa di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale.