HEALTHCARE
E’ illegittimo il provvedimento che dispone l’iscrizione di una Associazione di counseling nell’elenco di cui alla legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), in quanto la dichiarata attività del counselor – cioè “il trattamento del disagio psichico di lieve entità, fuori da contesti clinici” – è una attività sanitaria e rientra nelle attribuzioni della professione dello psicologo (T.A.R. Lazio, Sezione Terza Ter, sentenza 17 novembre 2015 n. 13020).