HEALTHCARE
Pubblicata in G.U. la L. 129/2022, recante la Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Tale provvedimento prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati al riordino della disciplina citata, al fine rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del SSN in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute. In particolar modo il Governo dovrà, inter alia, attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) prevedere e disciplinare
le modalità e le condizioni per il potenziamento del ruolo degli IRCCS, quali
istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale;
2) revisionare i criteri per il riconoscimento, la revoca e la conferma del carattere scientifico, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), introducendo criteri e soglie di valutazione elevati, riferiti all'attività di ricerca, secondo standard internazionali e all'attività clinica e assistenziale; 3) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte di pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;
4) regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello, anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi;
5) promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per assicurare un’azione più efficace nelle aree tematiche oggetto di riconoscimento;
6) prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante;
7) individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico e esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti, assicurando l’assenza di conflitti di interesse;
8) procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria.