LAVORO
La
Cassazione, con la recente ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, torna ad
affrontare l’annosa questione dell’impiego di agenzie investigative per la
raccolta di informazioni utili a contestare e, come quasi sempre accade, a
licenziare i lavoratori all’esito di procedure disciplinari aperte dal datore
di lavoro e che muove dal sospetto che un dipendente stia commettendo illeciti
e/o stia tenendo condotte idonee a configurare giusta causa di licenziamento.
Il tema è sempre stato delicato e, quindi, molto controverso, già solo in
quanto lo Statuto dei lavoratori (artt. 2 e 3) pone un divieto al datore di
lavoro di ricorrere a soggetti terzi per controllare il corretto svolgimento
dell’attività lavorativa. Di contro, il controllo esterno, anche tramite
agenzie, può e deve limitarsi alla verifica di atti illeciti del lavoratore,
non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione, non potendo
l’attività delle agenzie investigative sconfinare nella vigilanza dell’attività
lavorativa vera e propria. L’ordinanza in commento, seguendo l’orientamento
prevalente, ha affermato che non è legittimo l’impiego di agenzie investigative
per controllare gli spostamenti del lavoratore durante l’orario di lavoro, al
fine di verificare se questi si rechi o meno nel corretto luogo di lavoro, a
meno che non vengano in rilievi illeciti penali o altri illeciti comunque esulanti
la mera prestazione lavorativa.