02 Settembre

LAVORO

Limiti all’impiego di agenzie investigative per la verifica di condotte illecite dei lavoratori

02/09/2022, Milano

La Cassazione, con la recente ordinanza n. 25287 del 24 agosto 2022, torna ad affrontare l’annosa questione dell’impiego di agenzie investigative per la raccolta di informazioni utili a contestare e, come quasi sempre accade, a licenziare i lavoratori all’esito di procedure disciplinari aperte dal datore di lavoro e che muove dal sospetto che un dipendente stia commettendo illeciti e/o stia tenendo condotte idonee a configurare giusta causa di licenziamento. Il tema è sempre stato delicato e, quindi, molto controverso, già solo in quanto lo Statuto dei lavoratori (artt. 2 e 3) pone un divieto al datore di lavoro di ricorrere a soggetti terzi per controllare il corretto svolgimento dell’attività lavorativa. Di contro, il controllo esterno, anche tramite agenzie, può e deve limitarsi alla verifica di atti illeciti del lavoratore, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione, non potendo l’attività delle agenzie investigative sconfinare nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria. L’ordinanza in commento, seguendo l’orientamento prevalente, ha affermato che non è legittimo l’impiego di agenzie investigative per controllare gli spostamenti del lavoratore durante l’orario di lavoro, al fine di verificare se questi si rechi o meno nel corretto luogo di lavoro, a meno che non vengano in rilievi illeciti penali o altri illeciti comunque esulanti la mera prestazione lavorativa.