LAVORO
Con un’interessante ordinanza del 13 luglio 2022 (n. 22094), la Corte di cassazione affronta il tema del rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla visita del medico competente, prima di essere adibito a nuove mansioni. La vicenda in commento muove dal licenziamento di un lavoratore che aveva rifiutato la visita medica di idoneità disposta in occasione dell’assegnazione di nuove mansioni, contestando, tra l’altro, la legittimità delle mansioni ritenute lesive della propria professionalità. Il lavoratore aveva invocato l’art. 1460 c.c. (la c.d. eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive), sostenendo che siccome le nuove mansioni erano illegittime (e che, quindi, sussisteva un inadempimento datoriale), di contro legittimo doveva intendersi il proprio rifiuto di sottoporsi alla visita medica propedeutica all’assegnazione delle nuove mansioni. Di diverso avviso la Cassazione, che nel confermare la sentenza di appello ha ricordato come la visita medica di idoneità, in ipotesi di cambio delle mansioni, è prescritta per legge e rappresenta un adempimento obbligato per il datore di lavoro. La reazione del dipendente, sempre secondo la Cassazione, non è giustificabile neppure ai sensi dell'art. 1460 c.c., perché se il dipendente intende contestare le nuove mansioni lo può sempre fare nelle opportune sedi ma non può rifiutarsi di sottoporsi a visita medica. Di fatti, la cassazione ricorda che l'art. 1460 c.c. è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo