HEALTHCARE
La Corte Costituzionale ha chiarito che la scelta di consentire soltanto alle farmacie, e non anche alle parafarmacie, l’effettuazione dei test diagnostici per la rilevazione del virus Covid-19 rientra nella sfera di discrezionalità legislativa e non è censurabile per irragionevolezza, considerata la diversa natura dei due soggetti e il differente regime giuridico che li caratterizza.
Ciò in quanto, nonostante la sussistenza di elementi comuni (quali la presenza di farmacisti abilitati presso entrambe), mentre le parafarmacie sono esercizi commerciali, le farmacie erogano l’assistenza farmaceutica nell’ambito del SSN, svolgendo un servizio di pubblico interesse diretto a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale la natura commerciale dell’attività del farmacista. Proprio l’inserimento delle farmacie nell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, che consentiva già alle stesse di condividere con le Autorità sanitarie procedure amministrative finalizzate a fronteggiare situazioni ordinarie ed emergenziali, nonché dati relativi alla salute, ha reso più agevole la ricezione e la gestione dei dati relativi ai test effettuati, attraverso sistemi telematici già in uso presso le farmacie.
Pertanto, la normativa nazionale in tema di effettuazione dei test per la rilevazione del Covid-19 non risulta in contrasto con l’art. 3 Cost., dal momento che non disciplina in modo ingiustificatamente diverso due situazioni sostanzialmente identiche (Corte Cost., sent. n. 171 dell’8 luglio 2022).