CIVILE E COMMERCIALE
Entra in vigore oggi, 13 novembre 2015, la Legge n. 173 del 19.10.2015 (pubblicata nella G.U. n. 252 del 29.10.2015) recante “Modifiche alla Legge n. 184/1983, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”. La legge, composta da quattro articoli, prevede all’art. 1 l’inserimento, dopo il comma 5 dell’art. 4 della Legge 184/1984, di tre nuovi commi (5 bis, ter e quater) con i quali viene dato rilievo al legame originatosi con la famiglia affidataria. E’ previsto, nello specifico: che il Tribunale per i minori, nel decidere sull’adozione, “tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria” (comma 5-bis); una maggior tutela alle relazioni affettive consolidatesi durante l’affidamento nel caso in cui il minore torni nella famiglia d’origine o sia affidato ad altra famiglia (comma 5-ter) ; che il Giudice, nei casi previsti dai commi precedenti, tiene conto anche delle valutazioni dei servizi sociali, una volta ascoltato il minore dodici anni o di età inferiore se “capace di discernimento” (comma 5-quater ). Mentre il successivo art. 2, nel modificare l’art. 5, comma 1, della Legge n. 184/184, dispone, a pena di nullità, che l’affidatario o l’eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale relativi al minore affidato; l’art. 3, nell’aggiungere al comma 1 dell’art. 25 della Legge n. 184/1983 il comma 1-bis, prevede l’applicazione della procedura per la dichiarazione di adottabilità anche in caso di prolungato periodo di affidamento del minore. Infine, l’art. 4 , nel modificare l’art. 44 comma 1, lett. a) Legge 184/1983 sulla possibilità di adozione del minore orfano di entrambi i genitori da parte di “persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o a preesistente rapporto stabile e duraturo”, estende tale possibilità a chi, pur non essendo legato da rapporto di parentela, abbia maturato una relazione continuativa con il minore nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento.