LAVORO
Il Tribunale di Udine, con una interessante sentenza del 27 maggio scorso, ha affermato che la procedura telematica per la formalizzazione delle dimissioni persegue l’obiettivo di assicurare la genuinità delle dimissioni stesse, contrastando per esempio il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Ciò non di meno, la procedura telematica non si sostituisce al codice civile, in particolare agli artt. 2118 e 2119 c.c., e non ha eliminato del tutto la possibilità che le dimissioni siano solo di fatto, ossia che il lavoratore esprima tale decisione per fatti concludenti, attraverso una serie di assenze ingiustificate dal posto di lavoro. Nel merito, il Tribunale ha censurato la condotta del lavoratore che si era assentato dal servizio unicamente al fine di farsi licenziare e così percepire la disoccupazione (NASPI), e ha dato ragione al datore di lavoro che aveva, invece, proceduto a comunicare al centro per l’impiego la cessazione del rapporto di lavoro, appunto, per dimissioni e pur a fronte della mancata formalizzazione, tramite l’apposita procedura, delle stesse da parte del lavoratore.