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Con ordinanza del 9.06.2022 (Rgn. 4421/2022) il Tribunale di Bologna, in un giudizio patrocinato dallo Studio Astolfi, si è pronunciato per l’inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis cpc promosso dagli eredi di paziente deceduto per contagio da covid 19, stante la controversa utilizzabilità dello strumento processuale ex adverso azionato rispetto a fattispecie inerenti una responsabilità organizzativa per contagio da covid 19, cui non è nemmeno pacificamente applicabile la disciplina di cui alla Legge Gelli - Bianco.
Il Tribunale di Bologna ha infatti affermato il principio tale per cui la specifica materia in esame non può essere oggetto di un procedimento sommario quale quello azionato, ma richiede invece un’istruttoria articolata propria di un procedimento di cognizione ordinario, poiché “le numerose verifiche cui eventualmente dare corso attengono ad attività istruttorie (prove orali e altro) incompatibili con lo strumento qui utilizzato”, e “sarebbe quindi improprio e velleitario affidare ad una CTU medico-legale un giudizio sulla prevenibilità in concreto del contagio Covid ospedaliero, prima dell’acquisizione del materiale probatorio sulle circostanze di fatto relative al singolo caso in esame e al di fuori di una disamina su eventuali responsabilità non riferibili alla struttura sanitaria resistente”.