Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Giudice di primo grado, che ha qualificato un provvedimento comunale come una rinnovata e autonoma determinazione istitutiva di una nuova sede farmaceutica in attuazione dell’art. 11 d.l. 1/2012, convertito nella l. 27/2012 (c.d. decreto Cresci Italia), e non come convalida di una precedente delibera in precedenza annullata, in ragione del consolidato orientamento secondo cui “la qualificazione dell’atto amministrativo dev’essere operata sulla base del suo effettivo contenuto e degli effetti concretamente prodotti, e non anche del nomen iuris assegnatogli dall’Autorità emanante”.
Nel caso di specie, la legittimità del provvedimento, anche in ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, è disceso dalla rinnovata istruttoria sottesa alla adozione della delibera comunale che, rispetto al provvedimento in precedenza annullato, è stata arricchita dall’acquisizione dei pareri obbligatori di ASL e Ordine dei farmacisti inizialmente mancanti e di una conseguente nuova valutazione, i cui risultati risultano compendiati in una relazione tecnica accompagnatoria, dalla quale si evince la volontà dell’ente di esprimere ex novo la volontà pianificatoria consacrata nel nuovo provvedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza del 16 giugno 2015, n. 2956).