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Con la sentenza n. 229/2015 depositata in data 11.11.2015, la Corte Costituzionale si è pronunciata per l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lett. b) e 4 della Legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche se finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili ritenute gravi ai sensi di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) della Legge 194/1978 (norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza). La Corte, in buona sostanza, nell’affermare la liceità dell’individuazione pre-impianto degli embrioni al fine d’evitare malattie genetiche, va nuovamente ad “aggredire” il contenuto della Legge 40/2004 relativamente al quale, già ad inizio anno, si era pronunciata, con la sentenza n. 96/2015, per l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1 e 2, e 4, comma 1, nella parte in cui “non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità”.