CIVILE E COMMERCIALE
Con una recente ordinanza il Tribunale di Milano ha dichiarato non tempestivo il deposito telematico di una memoria, non presente nel fascicolo telematico, non essendo sufficiente esibire in giudizio la sola ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica. Per dimostrare che il deposito via Pec è tempestivo e che vi è un errore addebitabile al sistema e non alla parte, è necessario esibire anche le ricevute previste dal comma 7 dell’art. 13 dm 44/2011 con cui si dà atto dell’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della cancelleria.