24 Marzo

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Responsabilità medica: la liquidazione del danno non patrimoniale deve essere sempre intellegibile

24/03/2022

Con sentenza n. 5763 del 22.02.2022 la Corte di Cassazione, in un giudizio patrocinato dallo Studio Astolfi, si è pronunciata per l’accoglimento dell’impugnativa finalizzata ad ottenere la riforma della sentenza d’appello nella parte in cui questa aveva accolto solo parzialmente la pretesa risarcitoria del danneggiato a titolo di maggior danno non patrimoniale rispetto a quanto già liquidato nel giudizio di primo grado, omettendo tuttavia di fornire indicazione alcuna circa il percorso seguito per addivenire alla quantificazione equitativa del danno nella sua integralità. La Corte ha, infatti, ribadito che la liquidazione equitativa non esonera affatto il giudice dalla necessità di rendere trasparente il percorso liquidatorio utilizzato, chiarendo la logica, i presupposti, i parametri della quantificazione del danno, anche al fine di consentire la verifica del rispetto tra chiesto e pronunciato. La Corte ha poi altresì precisato che la diffusione e l’incentivazione all’uso delle tabelle di liquidazione non esonerano il giudice dall’obbligo di rendere trasparenti i criteri di liquidazione adottati né da quello di dare contezza del contenuto descrittivo del danno nella sua duplice, distinta componente morale (se provata) e dinamico-relazionale, non solo al fine di rendere intellegibile la funzione del risarcimento, ma anche di verificare il collegamento e la corrispondenza tra le poste ammesse al risarcimento, i criteri di liquidazione adottati e la somma in concreto riconosciuta alla vittima.