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Con sentenza n. 9011 del 21.3.2022 la Corte di Cassazione, in un giudizio patrocinato dallo Studio Astolfi, si è pronunciata per il rigetto dell’impugnativa finalizzata ad ottenere la riforma della sentenza d’appello nella parte in cui questa aveva ridotto la liquidazione del danno spettante agli eredi del danneggiato deceduto nel corso del giudizio di primo grado La Corte ha richiamato il più recente orientamento giurisprudenziale sul tema in base al quale l’ammontare del risarcimento del danno biologico spettante agli eredi va parametrato alla permanenza in vita del danneggiato nel caso in cui il decesso sia ricollegabile al fatto illecito, precisando però che tale inciso non deve essere inteso come condizione necessaria ai fini della liquidazione del danno. La Corte ha formulato il principio di diritto in base al quale, anche nel caso in cui il decesso del danneggiato sia conseguenza del fatto illecito, resta sempre fermo che il danno biologico, trasmissibile iure successionis, va liquidato sulla base del periodo di tempo in concreto intercorso tra il fatto lesivo e il decesso stesso. Pertanto il danno biologico, in quanto relativo ad un profilo dinamico e relazionale, deve essere sempre correlato alla durata effettiva della vita e ciò a prescindere dal fatto che il decesso sia conseguenza del fatto illecito.