12 Novembre

Processo telematico: la Cassazione avalla la sentenza puramente digitale

12/11/2015

E’ pienamente valida ed esistente la sentenza redatta nel solo formato elettronico, dal momento che la firma digitale apposta sulla stessa garantisce l’identificabilità del magistrato sottoscrittore, l’integrità del documento e la non modificabilità del provvedimento.  Tale affermazione muove dalle norme di cui al d.lgs. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) ed al d.l. 193 del 2009 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, convertito con modificazioni dalla l. 24 del 2010), i cui presupposti normativi devono ritenersi applicabili anche alla sentenza “digitale” pur in difetto di esplicito recepimento e/o coordinamento con il codice di procedura civile, ed implicano altresì che non sia neppure più necessario il relativo deposito “materiale” in cancelleria, poiché la trasmissione telematica del provvedimento da parte del giudice al cancelliere ne impedisce qualsivoglia successiva manipolazione anche da parte dello stesso giudice mittente.

E’ quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione chiamata a pronunciarsi sull’asserita inesistenza giuridica di una sentenza solo telematica emessa dal giudice di pace di Napoli, in quanto contenente solo la firma digitale e priva invece della sottoscrizione del giudice; argomentazione respinta integralmente in funzione degli standard di sicurezza integralmente recepiti dalla normativa cui è improntato il processo telematico (Cassazione, III^ sez. civ., sentenza n.  22871 depositata il 10.11.2015).