11 Febbraio

HEALTHCARE

Responsabilità sanitaria: il nuovo testo sui requisiti minimi delle polizze assicurative ex art. 10 Legge 24/2017 (legge Gelli)

11/02/2022

La Conferenza Stato-Regioni del 9 febbraio u.s. ha confermato lo schema di decreto attuativo dell’art. 10, comma 6, Legge 24/2017 (legge Gelli) in tema di obblighi assicurativi a carico di strutture sanitarie e socio sanitarie e operatori sanitari. Il testo del decreto prevede, tra gli altri, la determinazione (i) dei requisiti minimi delle polizze assicurative obbligatorie; (ii) delle condizioni di operatività delle altre “analoghe misure” in tema di assunzione diretta del rischio e (iii) regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di una impresa di assicurazione. Lo stesso, con riferimento alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria, specifica che l’assicurato “si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitali, interesse e spese) causati da morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento dei beni cagionati a terzi e prestatori d’opera con dolo o colpa grave dal personale operante” a qualunque titolo. L’obbligo riguarda anche coloro che svolgono formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica o operano in regime di convenzione con il SSN e attraverso la telemedicina. L’obbligo di copertura riguarda, altresì, la responsabilità extracontrattuale degli esercenti le professioni sanitarie nel caso siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura. Per il professionista che svolge attività fuori dalla struttura o che esercita in regime libero-professionale o in adempimento di una obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, il decreto stabilisce l’obbligo per l’assicuratore di tenere indenne il professionista “per i danni colposamente cagionati a terzi”. La garanzia deve essere prestata nella forma “claims made”, coprendo, dunque, tutte le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza, riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto. E’ previsto, altresì, un periodo di ultrattività di dieci anni nel caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista con estensione anche agli eredi. Viene riconosciuta sotto la voce “analoghe misure” la possibilità per le strutture sanitarie di ricorrere, in alternativa al contratto di assicurazione, all’assunzione diretta del rischio che deve risultare da apposita delibera approvata dai vertici della struttura. E’ prevista la costituzione di un fondo a copertura dei rischi individuabili che possono dar luogo a richieste risarcitorie a carico dell’ente. A tale fondo viene aggiunto un fondo riserva con possibilità di “trasmigrazione” tra i due fondi. Le strutture sanitarie saranno tenute ad attivare al loro interno una funzione di valutazione dei sinistri in grado di valutare, sul piano medico-legale, clinico e giuridico, la pertinenza e la fondatezza delle richieste di risarcimento, nonché alla gestione del rischio assicurativo. La regolamentazione contenuta nel decreto dovrà essere recepita entro 24 mesi dai contratti di assicurazione.