02 Febbraio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L’ente ponte non è legittimato passivo rispetto alle obbligazioni derivanti da rapporti estinti prima della sua costituzione

02/02/2022

Con sentenza del 24.1.2022 il Tribunale di Perugia, in un giudizio patrocinato da Astolfi e Associati Studio Legale, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Banca citata in giudizio quanto alla rideterminazione del saldo di un conto corrente aperto con la Banca dell’Etruria e del Lazio nel 1991 e chiuso nel 2013. Per la sentenza, infatti, l’ente-ponte Nuova Banca Etruria, costituito il 22.11.2015, è subentrato nei soli rapporti bancari facenti capo alla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio esistenti a tale data ovvero nei rapporti per i quali fosse a tale data pendente un procedimento in tema di validità o relativo a eventuali obbligazioni restitutorie o risarcitorie dipendenti dalla non corretta esecuzione di tali rapporti. Si tratta di un’ulteriore decisione che, nell’ambito di un dibattito giurisprudenziale ancora aperto, conferma che agli enti ponte delle banche in risoluzione sono transitati i soli rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi in essere alla data di efficacia della cessione.