CIVILE E COMMERCIALE
La clausola del bando, che sanziona con l’esclusione il mancato rispetto dei valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali, è nulla e può essere disapplicata in sede di valutazione delle offerte. Tuttavia essa può invalidare l’intera procedura, quando – tenuto conto del complessivo comportamento della Stazione Appaltante anche in sede di chiarimenti e della non auto-evidenza della sua nullità – abbia indotto alcuni concorrenti a formulare un’offerta rispettosa di tali (illegittime) prescrizioni, con l’effetto di alterare il corretto svolgimento del confronto concorrenziale (Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 5128 del 11 novembre 2015).