22 Novembre

LAVORO

GREEN PASS nei luoghi di lavoro: le novità introdotte in sede di conversione in legge del d.l. 127/2021

22/11/2021

Con la pubblicazione sulla GU 277 del 20 novembre 2021 della legge 165/2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”, il Parlamento introduce alcune novità rispetto la normativa sull’obbligo del possesso della certificazione verde covid (green pass) quale condizione di accesso ai luoghi di lavoro. In particolare, rispetto ai lavoratori somministrati, e solo per questi, viene espressamente chiarito che il controllo dei green pass deve essere fatto solo dall’utilizzatore, mentre il somministratore ha l’obbligo di informare il lavoratore sulla necessità di possedere il green pass. La disposizione in questione non opera, come detto, per altri lavoratori “esterni” o “di territorio”, che continueranno ad essere assoggettati al “doppio” controllo (del datore e, per esempio, dei committenti o clienti presso i quali di fatto lavorano). Una delle novità di maggior rilievo riguarda l’introduzione della possibilità per i lavoratori “di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19”, con la conseguenza che “i lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”: la norma sembra lasciare al lavoratore ampia libertà di scelta di decidere se consegnare o meno copia della certificazione, senza che, al riguardo, il datore di lavoro possa avanzare richieste o sollecitazioni in tal senso. Si precisa che il Garante Privacy, in una nota trasmessa al Parlamento, aveva avanzato perplessità in merito all’ipotesi che il lavoratore consegna al datore, seppur volontariamente, copia del green pass, rilevando possibili contrasti con l’art. 5, paragrafo 1, del Regolamento CE  2016/679 e con l’art. 48 del Regolamento 2021/953, venendo in rilievo il tema della conservazione dei dati personali relativi al controllo del green pass, per scopi non medici. Per le aziende con meno di 15 dipendente viene ora previsto che il contratto a termine per la sostituzione del lavoratore sospeso può essere, in origine, di 10 giorni lavorativi, rinnovabile fino al 31 dicembre 2021. È stato, poi, chiarito che se al lavoratore dovesse scadere la certificazione verde durante la giornata di lavoro, questi non incorre in sanzioni amministrative o disciplinari ma sarà tenuto a lasciare il luogo di lavoro, permanendovi solo “per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro”.