Con sentenza n. 22627 del 5 novembre 2015 la Corte di cassazione ha stabilito che anche per le impugnazioni dei licenziamenti dei dirigenti, per motivi discriminatori, si applica il termine decadenziale di sessanta giorni, posto che l’art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, opera con riguardo al dato oggettivo della invalidità del licenziamento, non rilevando il fatto che il licenziamento riguardi un dirigente.