26 Ottobre

LAVORO

Il Consiglio di Stato sulla legittimità dell'obbligo della vaccinazione anti Covid per il personale della sanità

26/10/2021

La terza sezione del Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7045/2021, pubblicata il 20 ottobre 2021, si è espressa per la piena legittimità della disciplina che impone l’obbligo della vaccinazione anti covid 19 al personale sanitario e di interesse sanitario (d.l. 44/2021), rigettando il ricorso promosso da alcuni operatori della sanità che ne avevano, invece, lamentato l’illegittimità sotto diversi aspetti, in primis sotto il profilo della violazione del principio costituzionale all’autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, ex artt. 2 e 32 Cost. In primo grado il TAR Friuli Venezia Giulia aveva respinto il ricorso, ma unicamente per motivi procedurali, disattesi invece dal CdS che si è quindi trovato a rendere la presente pronuncia di merito. Per quanto attiene l’art. 4 del d.l. 4/2021, in tema di obbligo vaccinale c.d. selettivo rivolto al personale sanitario e di interesse sanitario, il CdS afferma che tale normativa risponde alla finalità di tutela non solo del lavoratore-sanitario (principio personalista), in aderenza alle previsioni dell’art. 2087 c.c. e del d.lgs. 81/2008, ma anche degli stessi pazienti e utenti della sanità, pubblica e privata, secondo un generale principio di solidarietà, che anima anch’esso la nostra Costituzione, e del più specifico diritto alla sicurezza delle cure in sanità, che impone di tutelare le categorie più fragili e i soggetti più vulnerabili che, appunto, si rivolgono alla sanità esigendo “cure sicure”. In tal senso, afferma il CdS, in un contesto di emergenza come quello in corso la tutela della salute pubblica non può che prevalere rispetto al diritto all’autodeterminazione individuale, non essendoci spazio neppure per la “c.d. esitazione vaccinale”, ovvero la posizione di chi rivendica il diritto ad attendere maggiori “certezze scientifiche” circa gli effetti collaterali della vaccinazione anti covid. È quindi legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, conseguente al provvedimento della ASL, di chi, impiegato in sanità, rifiuta senza esenzione la vaccinazione anti covid.