LAVORO
Con la pubblicazione sulla GU 246/2021 del d.p.c.m. 12 ottobre 2021, che modifica il precedente provvedimento del 17 giungo 2021 in merito alle “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", si completa il quadro delle regole applicabili da domani circa l’obbligo del possesso del green pass per poter fare accesso ai luoghi di lavoro. Il testo finale del d.p.c.m. segue al parere favorevole n. 363 reso dal Garante Privacy in data 11 ottobre 2021. Queste, in sintesi, le precisazioni e le novità contenute nel d.p.c.m. in commento. Viene ribadito che i datori di lavoro e i loro delegati sono deputati alla verifica del green pass e che i delegati devono essere indicati con atto formale e ricevere adeguate istruzioni dal datore di lavoro. Al fine di agevolare i controlli delle certificazioni, saranno messe a disposizione dei datori di lavoro specifiche funzionalità (software, interazioni in modalità asincrona e interoperatività applicative sempre in modalità asincrona), ulteriori alla comune AppC19. Sarà inoltre possibile implementare i sistemi gestionali aziendali, anche quelli di rilevazione delle presenze, cui “agganciare” il controllo del green pass, ma solo se i software in uso garantiscono specifici livelli di sicurezza e funzionamento. Nel testo finale del d.p.c.m. non compare più il limite delle 48 ore, sul quale peraltro il Garante Privacy si era espresso, quale termine di preavviso massimo per la verifica preventiva del green pass, in caso di specifiche esigenze organizzative. I datori di lavoro potranno quindi richiedere ai lavoratori di comunicare se saranno o meno in possesso del green pass nell’arco di un periodo di tempo indicato dallo stesso datore di lavoro e non limitato alle 48 ore successive. Viene infine risolta la problematica relativa ai lavoratori che, pur essendo nella condizione di avere il green pass, sono in attesa o di poterlo scaricare o di poterlo avere aggiornato: in tal caso sarà possibile ammettere il lavoratore, previo controllo della certificazione cartacea o digitale rilasciata dalle strutture preposte (anche la farmacia, in caso di tampone) che attestino o refertano una delle condizioni di rilascio del green pass.