05 Ottobre

LAVORO

Sicurezza sul lavoro: non è responsabile il delegato alla sicurezza se non dispone di reali e adeguati poteri di gestione, controllo e spesa

05/10/2021

Con la recente pronuncia n. 35652 del 29 settembre 2021, la Cassazione torna ad affrontare l’annosa questione della “tenuta”, sul piano della sola responsabilità del delegato, di una delega alla sicurezza rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 del TU Sicurezza Lavoro, con particolare riguardo alla verifica, in concreto, delle condizioni legittimanti il conferimento e la vigenza della delega. Ricorda, infatti, la Cassazione che la delega ex art. 16 TU è contrassegnata da condizioni formali ma anche sostanziali, nel senso che la delega deve attribuire al delegato reali poteri di gestione, organizzazione, controllo e spesa che siano pertinenti all’ambito delegato, come peraltro già espresso nella nota sentenza 38343/2014 (causa ThyssenKrupp), i cui principi sono stati ripresi anche dalla sentenza in commento. In tal senso, l’eventuale e significativa ingerenza del delegante nelle decisioni che dovrebbero compere al delegato porta allo svuotamento della delega e, di conseguenza, di nuovo alla responsabilità del datore di lavoro.