03 Settembre

LAVORO

Accesso alla scuola: semaforo verde del Tar all’obbligo di green pass perché non equivale ad obbligo vaccinale

03/09/2021, Milano

Con decreto di rigetto n. 4531/2021, il Presidente della sezione II bis del TAR del Lazio in data 2 settembre 2021 ha respinto la misura cautelare monocratica richiesta nei ricorsi promossi da alcune sigle sindacali del comparto scuola, contro il decreto 6 agosto 2021, prot. 257, ed altri provvedimenti conseguenziali, con i quali era stato esteso al personale della scuola l’obbligo della certificazione verde COVID (green pass), quale condizione per l’accesso all’istituto scolastico, pena la sospensione dal servizio senza retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza. Alcuni sindacati della scuola si erano rivolti al TAR lamentando la violazione del diritto del personale scolastico a non essere vaccinato. Sul punto il TAR, nel decreto presidenziale, osserva che il diritto a non vaccinarsi non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza. Tra l’altro, osserva il TAR, il diritto a non vaccinarsi è comunque riconosciuto dal legislatore, il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-Cov 2, che proprio in quanto alternativa scelta dal docente appare corretto che sia lo stesso docente a farsi carico dei relativi costi. Trattandosi di un provvedimento cautelare monocratico il Tar ha rinviato ai primi di ottobre la discussione cautelare collegiale, sicchè si attendono gli sviluppi.