04 Novembre

CIVILE E COMMERCIALE

L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali non è sanabile con il “soccorso istruttorio”

04/11/2015

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato precisa che non sono legittimamente esercitabili i poteri attinenti al soccorso istruttorio in caso di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali. Tale principio si applica anche alle procedure indette prima della decisione dell’Adunanza Plenaria n.3 del 2015, la quale ha chiarito che l’obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori.

Con la stessa decisione, l’Adunanza Plenaria ha sancito che  l’indicazione del nome del subappaltatore non è obbligatoria all’atto dell’offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulta indispensabile il loro subappalto a un’impresa provvista delle relative qualificazioni (c.d. “subappalto necessario”). Consiglio di Stato, Ad. Pl., 2 novembre 2015 n. 9.