01 Aprile

HEALTHCARE

Trasferimento di locali di farmacia all’interno della sede farmaceutica e modalità di computo della distanza minima legale

01/04/2021

Con sentenza n.  948 del 31 marzo 2021, il Tar Lombardia, Milano, si è pronunciato su una vicenda avente ad oggetto il trasferimento dei locali di una farmacia all’interno della sede farmaceutica di pertinenza. Nel caso di specie, era stata contestata la mancata  motivazione del provvedimento autorizzativo dell’ATS in punto di soddisfazione delle esigenze degli abitanti della zona, nonché il mancato rispetto del requisito della distanza minima legale di 200 metri dalle farmacie limitrofe. In relazione al primo profilo, il Tar ha ricordato che, per giurisprudenza costante, “l’amministrazione deve motivare il diniego di autorizzazione e non il rilascio della medesima”, essendo il farmacista “libero di assumere le proprie scelte imprenditoriali e, quindi, libero di individuare l’ubicazione  del proprio esercizio all’interno della zona di pertinenza, salva la sussistenza  di ragioni ostative legate all’interesse pubblico”. Quanto, invece, al secondo profilo, la violazione della distanza minima era contestata  sul presupposto che l’ente non avrebbe effettuato in sede procedimentale alcun accertamento in materia di distanze e sull’erronea considerazione, ai fini del computo della misurazione,  di un corridoio coperto che collega l’ingresso della farmacia con la sede stradale.  I giudici amministrativi hanno ricordato che, “secondo la giurisprudenza il dato relativo alle distanze fra sedi farmaceutiche può essere legittimamente ricavato  da parte dell’Amministrazione dalle perizie  che la parte interessata  allo spostamento  deve necessariamente produrre  con la domanda di autorizzazione”, essendo, pertanto, “la parte che vanta l’interesse opposto a dover dimostrare  l’erroneità delle risultanze   delle suddette perizie e, conseguentemente, la mancata osservanza nel concreto del limite legale”. Con riferimento al computo del percorso coperto, ai fini della verifica del rispetto del requisito della distanza, il Tar ha ritenuto che il corridoio debba essere considerato nel computo, non potendo lo stesso essere considerato parte dell’esercizio farmaceutico perché, pur potendo essere utilizzato per raggiungere l’ingresso della farmacia, “è nella disponibilità giuridica di un soggetto diverso dal titolare di quest’ultima”  ed essendo lo stesso “strutturalmente e funzionalmente separato  dai locali della Farmacia posto che, per entrare in questi ultimi, occorre superare una ulteriore porta di ingresso e che la sua funzione è esclusivamente di collegamento, non svolgendosi in esso alcuna attività di vendita di farmaci, né altra attività legata al servizio farmaceutico”. Il Tar ha, inoltre, precisato che, pur essendo la norma relativa alle distanze minime fra farmacie funzionale alla tutela di interessi pubblici connessi al buon espletamento del servizio, è pur sempre confliggente con il principio di libera concorrenza sancito dalla normativa interna e comunitaria. Per questo, tale norma deve essere interpretata in maniera restrittiva, “con la conseguenza che, nei casi dubbi, va data prevalenza all’interpretazione che salvaguarda il libero esercizio dell’attività economica”.  In ragione di quanto esposto, è stato ritenuto che la soglia della farmacia trasferita debba farsi coincidere con la porta di ingresso ai locali di vendita situata all’estremità del percorso coperto  che li collega con la strada e non con l’ingresso del corridoio  prospicente la sede stradale.