24 Marzo

LAVORO

Covid 19 - pubblicato in GU il “decreto sostegni”: misure speciali per imprese e lavoratori

24/03/2021

È stato pubblicato sulla GU n. 70 del 22 marzo 2021 ed entra in vigore ieri il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd. “decreto Sostegni“), con misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19. Tra le molte disposizioni speciali risulta confermata la possibilità per le aziende in regime di CIGO di usufruire di ulteriori tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, senza versamento del contributo addizionale, come anche la possibilità per le aziende in regime di FIS o cassa in deroga di accedere, sempre senza contributo addizionale, al relativo ammortizzatore per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Una novità di rilievo è l’introduzione generalizzata della facoltà di richiedere il pagamento diretto delle prestazioni di cassa, in tutti i regimi applicabili. Sul “fronte” licenziamenti, fino al 30 giugno 2021 resta precluso, in via generalizzata, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, con limitate eccezioni (recesso dai rapporti di lavoro del personale degli appalti, in caso di subentro di nuovo appaltatore). Fino al 30 giugno 2021 resta, altresì, preclusa per tutte le aziende la facoltà di licenziare (cd blocco dei licenziamenti) per giustificato motivo oggettivo. Novità di grande interesse è, invece, il “prolungamento” del blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 ma solo per le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO (aziende soggette al FIS o alla cassa in deroga). Il decreto in commento interviene anche sul fronte dei lavoratori “fragili”, con il ripristino, fino al 30 giugno 2021, della norma (scaduta il 15 ottobre 2020) che prevede l’equiparazione dell’assenza dal lavoro, a causa della particolare condizione di fragilità, al ricovero ospedaliero e lo svolgimento dell’attività lavorativa, per questi lavoratori, di norma in modalità “agile” (smart working). Viene infine reintrodotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di prorogare o rinnovare i contratti a termine in scadenza senza indicare le causali giustificative, nei limiti di durata massima del rapporto pari a 24 mesi e purché la proroga o il rinnovo non superino i 12 mesi, il tutto una volta soltanto ma con l’importante precisazione che non si computano eventuali proroghe o rinnovi già intervenuti in applicazione dei precedenti regimi speciali.