02 Febbraio

LAVORO

Sicurezza sul lavoro e responsabilità 231: risparmiare sui costi per la sicurezza può portare alla condanna dell’ente

02/02/2021

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 2848 del 25 gennaio 2021, è tornata a esprimersi sul tema della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, in merito ad una vicenda processuale scaturita da un incidente occorso ad un lavoratore dipendente in conseguenza della mancata adozione di misure di prevenzione e protezione. Con la pronuncia in commento la Corte si sofferma, in particolare, sull’elemento dell’imputazione oggettiva della responsabilità all'ente e sull’interpretazione dei concetti di “interesse” e “vantaggio” di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2001, affermando come i predetti criteri d'imputazione, nei reati colposi d'evento, si pongono in un rapporto di alternatività essendo tali concetti riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico. Ne consegue, pertanto, che la morte o le lesioni riportate da un lavoratore dipendente in conseguenza di violazioni di normative antinfortunistiche, se da un lato non rispondano all'interesse della società, di contro, si possono palesare come un vantaggio per l'ente, nei termini di un risparmio di costi e di tempo per compiere gli adeguamenti necessari a conformarsi alla normativa prevenzionistica, la cui violazione ha determinato l'infortunio sul lavoro. La Cassazione ricorda anche che affinché si possa configurare la cd condotta abnorme, che esonera l’ente da responsabilità, non è sufficiente che il lavoratore abbia tenuto un comportamento imprudente, se comunque l’evento si è verificato nello svolgimento delle mansioni assegnate e poteva essere evitato con l’adozione delle giuste misure di prevenzione.