HEALTHCARE
La procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo è una prestazione riconducibile a una pluralità di beni costituzionali – libertà di autodeterminazione e diritto alla salute – e, conseguentemente, non deve esserne ostacolata o condizionata in via assoluta la realizzazione, ponendo a carico degli interessati l’intero costo della stessa, al di fuori di ogni valutazione e senza alcun contemperamento con l’eventuale limitatezza delle risorse finanziarie. Inoltre, porre a carico degli assistiti l’intero costo per la PMA di tipo eterologo appare illegittimo anche per violazione del canone di ragionevolezza, attesa la riconducibilità di questa allo stesso genus della PMA di tipo omologo, che, invece, è assoggettata unicamente al pagamento del ticket (TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 2271 del 28 ottobre2015).