02 Dicembre

CIVILE E COMMERCIALE

La Cassazione pone un freno all’equiparazione di fondazioni e partiti politici in materia di finanziamento illecito

02/12/2020

La Corte di Cassazione (Sez. VI - sentenza n. 28796 del 16/10/2020) -  chiamata a pronunciarsi sulla decisione di un Tribunale del riesame avente ad oggetto un sequestro di documentazione nell’ambito di un’indagine per finanziamento illecito dei partiti -  ha statuito che l’equiparazione tra fondazioni e pertiti politici introdotta dalla L. n. 13/2014 in materia di trasparenza e dalla L. n. 3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”) non implica un’identità ontologica e, di conseguenza, non ha un’immediata e automatica  ricaduta agli effetti dell’applicazione dell’art. 7 della L. n. 195/1974. L’equiparazione a tal fine, pertanto, presuppone “una concreta simbiosi operativa, tale per cui la struttura esterna possa dirsi sostanzialmente inserita nell'azione del partito o di suoi esponenti, in modo che finanziamenti ad essa destinati abbiano per ciò stesso una univoca destinazione al servizio del partito”, il che implica una rigorosa verifica dell'azione della fondazione e della “sostanziale mancanza di una funzione diversa e autonoma, manifestatasi costantemente negli anni, anche alla luce di una analisi dell'attività svolta e delle entrate e delle uscite ad essa connesse”.