24 Novembre

HEALTHCARE

Covid – 19: l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid - 19 spetta solo alle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e non ai medici di medicina generale (Mmg)

24/11/2020

Con la sentenza n. 11991 del 16 novembre 2020, il TAR Lazio ha accolto il ricorso del Sindacato dei Medici Italiani (Smi) promosso avverso una serie di provvedimenti adottati dalla Regione Lazio che affidavano ai Mmg l’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19.

In particolare, secondo la prospettazione dei ricorrenti, i provvedimenti regionali impugnati avrebbero investito impropriamente i Mmg di una funzione di assistenza domiciliare ai pazienti affetti da Covid-19, dal momento che per legge (art. 8 d.l. n. 14/2020 ed art. 4-bis d.l. n. 18/2020) tale compito sarebbe dovuto spettare unicamente alle Unità Speciali di Continuità Assistenziale, istituite dal legislatore nazionale d’urgenza proprio ed esattamente a questo scopo.

Sempre secondo la prospettazione del sindacato i provvedimenti regionali impugnati, oltre a gravare i Mmg di compiti del tutto avulsi dal loro ruolo all’interno del SSR, li avrebbe distratti e di fatto sollevati dal loro precipuo compito che è quello di prestare l’assistenza ordinaria, a tutto detrimento della concreta possibilità di assistere i pazienti non positivi al Covid-19, ma comunque affetti da altre patologie; per contro le USCA, nella Regione Lazio, si sarebbero dovute occupare prevalentemente dell’assistenza in situazioni di comunità ed in maniera assolutamente residuale dei soggetti a domicilio che non fossero già stati presi in carico da un’altra forma organizzativa.

Nell’accogliere il ricorso, il Tribunale ha osservato anzitutto che la previsione, contenuta nell’art 8, comma 1, del d.l. n. 14/2020, nel prevedere che le Regioni “istituiscono” una unità speciale “per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero”, rende illegittima l’attribuzione, da parte della Regione Lazio, di tale compito ai Mmg, essendo peraltro evidente l’intento del legislatore d’urgenza di consentire ai Mmg di proseguire l’attività assistenziale ordinaria, senza doversi occupare dell’assistenza domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19.

Inoltre, prosegue il Tribunale, tale previsione è stata poi riprodotta in modo identico nell’art. 4-bis del d.l. 17.3.2020 n. 18 con un chiarimento che conferma la suddetta impostazione. In particolare, al comma 2 del citato art. 4 bis, è specificato che “il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale di cui al comma 1, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti di cui al comma 1”.