08 Ottobre

LAVORO

Covid 19: con la proroga dello stato di emergenza lo smart working senza accordo vale fino a tutto gennaio 2021

08/10/2020

Con la pubblicazione sulla GU 248/2020 del decreto legge 125/2020, in vigore da oggi e recante “misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  la  continuità operativa del sistema di allerta  COVID,  nonché'  per  l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, il Governo, come preannunciato, dispone, tra l’altro, la proroga del termine dello stato di emergenza dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021. Per effetto di tale proroga, ad esempio, viene estesa fino a tutto gennaio 2021 la possibilità per le aziende di continuare a fare ricorso al lavoro agile (smart working), anche unilateralmente, con possibilità di assolvere agli obblighi di informativa in materia di salute e sicurezza anche solo in via telematica e ricorrendo alla documentazione resa disponibile dall’INAIL. Resterà inoltra attiva la procedura di attivazione del lavoro agile “semplificato” in gestione al Ministero del Lavoro. Si ricorda inoltre che l’art. 90 co 2 del d.l. 34/2020, convertito nella l. 77/2020, continua a prevedere che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente, qualora non siano forniti dal datore di lavoro. La proroga dello stato di emergenza comporta anche la proroga del diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a certe condizioni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, se tale modalità di lavoro è compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa. Il medesimo diritto viene prorogato anche per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, sempre che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.