Il Consiglio di Stato con sentenza n. 4699 del 13/10/15, nel ricordare che ai sensi dell’art. 86 del codice degli appalti pubblici gli enti aggiudicatori devono verificare che il valore economico delle offerte presentate sia adeguato, tra l’altro, al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle ministeriali che tengono conto dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ha ritenuto che un eventuale scostamento al ribasso del costo del lavoro, dovuto all’applicazione di un CCNL stipulato da sindacati non comparativamente più rappresentativi, possa essere legittimo soltanto se lo scostamento sia giudicato non eccessivo, previa valutazione dell’anomalia esperita in sede di giudizio.