28 Ottobre

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Ennesimo no della Cassazione alla liquidazione del danno morale pro quota del biologico

28/10/2015

Nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale, il danno morale assume autonomo rilievo anche quando non implica una lesione biologica o un danno alla vita di relazione, in quanto colpisce l’integrità dell’individuo, quale “massima espressione della dignità umana”; né quindi potrà mai essere liquidato quale mera frazione dell’importo determinato per il danno biologico, poiché tale metodo non consentirebbe di verificare l’iter logico sotteso alla personalizzazione del risarcimento da parte del giudice di merito, con specifico riferimento alla valutazione della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento dello stato d’animo. E’ quanto da ultimo ribadito dalla III Sezione Civile della Corte di Cassazione, a consolidamento del pregresso orientamento già più volte manifestato sul tema, ritenendo che in fattispecie inerente l’omessa diagnosi di un tumore ad un magistrato, “la maggiore gravosità della prestazione lavorativa” svolta dalla parte danneggiata sia meritevole di autonomo risarcimento secondo la regola della cd. personalizzazione, non potendo tale danno essere semplicemente equiparato ad una riduzione della capacità lavorativa generica già compresa nella liquidazione del danno non patrimoniale. (Corte di Cassazione, sentenza n. 21782 del 28 ottobre 2015).