26 Maggio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

In assenza di preventiva autorizzazione del consiglio comunale sono nulli i contratti derivati sottoscritti dai comuni prima della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che ne ha vietato la sottoscrizione

26/05/2020

Con la sentenza n. 8770 del 12/5/20 le Sezz. Unite della Corte di Cassazione hanno composto un contrasto giurisprudenziale che si protraeva da oltre dieci anni, stabilendo che i contratti derivati di copertura stipulati dai comuni prima dell’entrata in vigore della Legge n. 147 del 27/12/13, che li ha vietati, sono validi solo se stipulati con qualificati intermediari finanziari e in presenza di una precisa misurabilità/determinabilità dell’oggetto contrattuale, comprensiva del criterio del market to market, degli scenari probabilistici e dei costi occulti. Ciò allo scopo di ridurre al minimo l’aleatorietà del rapporto, di rendere l’ente consapevole  di tale aleatorietà ed evitare l’introduzione di variabili non compatibili con la certezza degli impegni di spesa riportati in bilancio. Tali contratti derivati sono, altresì, nulli se non preceduti dall’autorizzazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. i) D.Lgs. n. 267/00 (laddove questo riserva al Consiglio la competenza, tra gli altri, sulle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi), posto che tali contratti non possono essere assimilati a semplici atti di gestione dell'indebitamento con finalità di riduzione degli oneri finanziari ad esso inerenti, come tali adottabili dalla giunta comunale. Del tutto preclusa è (ed era già prima dell’entrata in vigore della Legge n. 147 del 27/12/13) la sottoscrizione di contratti derivati di natura speculativa in quanto in contrasto con l’art. 41, Legge n. 448/01, con il D.M. n. 389/03 e con l’art. 62, comma 10 D.L. 112/08, convertito dalla Legge n. 133 del 6/8/08.