28 Ottobre

HEALTHCARE

È legittima la chiusura di una farmacia da parte dell’ASL se il titolare è stato sospeso dall’albo

28/10/2015

Una recente pronuncia del Tar Marche ha confermato l’orientamento secondo cui, in caso di intervenuta sospensione del titolare di farmacia dall’albo per motivi disciplinari, è da ritenersi legittima l’adozione del provvedimento di chiusura dell’esercizio adottato dall’Autorità Sanitaria Locale competente per la durata della sospensione, quale atto dovuto e vincolato, sul presupposto che la sospensione produce gli stessi effetti della radiazione. Da ciò consegue l’impossibilità in capo al titolare di impedire la chiusura dell’esercizio ricorrendo alla nomina di un sostituto nella direzione tecnico-sanitaria, essendo la sostituzione prevista dall’art. 11 l. n. 362/1991 solo lo strumento giuridico per ovviare all’esistenza di meri impedimenti materiali (e non giuridici) che inibiscono al titolare della farmacia di esercitare l’attività (Tar Marche, sentenza n. 733 del 9 ottobre 2015).