09 Aprile

HEALTHCARE

COVID-19: nuove disposizioni sulla cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

09/04/2020

Il decreto legge n. 23/2020 pubblicato ieri in G.U., che contiene nuove “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, prevede agevolazioni fiscali alle cessioni gratuite di medicinali ad uso compassionevole di cui al d.m. 7 settembre 2017.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 27 del d.l., per dette cessioni non opera, ai fini IVA, la presunzione di cessione di cui al DPR n. 441/1997 e i farmaci ceduti per uso compassionevole non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai fini del calcolo delle imposte. Viene, dunque, equiparata ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione e viene esclusa la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

La nuova norma mira, come si legge nella relazione illustrativa, a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, cercando così di agevolare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l’emergenza, tenuto conto del fatto che, allo stato attuale, mancano terapie efficaci a contrastare la diffusione dell’epidemia. In mancanza di farmaci specifici, ai pazienti con Covid-19 vengono, infatti, somministrati farmaci autorizzati per altre indicazioni terapeutiche (cd. uso off label) oppure farmaci ancora in fase di sperimentazione e che rientrano nei programmi di uso compassionevole.

Sono state, dunque, estese alle cessioni di farmaci ad uso compassionevole le agevolazioni che erano già previste dalla l. 166/2016 per la donazione di altri categorie di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, quali le eccedenze alimentari, determinate tipologie di medicinali, gli articoli di automedicazione cui le farmacie devono obbligatoriamente dotarsi secondo la farmacopea ufficiale, i prodotti destinati all’igiene della persona e della casa, gli integratori alimentari, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i prodotti di cartoleria e da ultimo – con il d.l. 9/2020 - anche i prodotti tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, i giocattoli, i materiali per l’edilizia e elettrodomestici, oltre che personal computertablete-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.

Nei mesi scorsi era già stata avanzata una proposta simile a quella introdotta dal nuovo decreto, prospettando una modifica della l. 166/2016 sulla donazione di alimenti, specialità medicinali e altri prodotti (cd. Legge Gadda o Legge antisprechi), al fine di estendere le agevolazioni fiscali ivi previste anche alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell’ambito dei programmi ad uso compassionevole (la proposta di riforma, che è stata oggetto di ritiro, riguardava la l. 157/2019 di conversione del d.l. 124/2019, recante “disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”).