CIVILE E COMMERCIALE
La validità della notifica del ricorso introduttivo a mezzo pec non è subordinata alla previa autorizzazione presidenziale ex art. 52 del c.p.a.; tale disposizione si riferisce infatti a “forme speciali di notifica” e tale non può considerarsi quella effettuata in via telematica, atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata l’art. 1 della legge n. 53/1994, nel testo modificato dall’art. 25, comma 3, lett. a) della legge n. 183/2011) secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata” (Consiglio di Stato, Sezione V, 22 ottobre 2015 n. 4863).